BOLLATURA REGISTRI

La bollatura dei libri sociali e di altri libri previsti da leggi speciali viene effettuata dal Registro Imprese e dai notai a meno che la  legge stessa non indichi espressamente un altro ente competente.

 

L'Ufficio del Registro Imprese di Roma è competente ad effettuare la bollatura dei libri di imprese aventi sede legale o secondaria nell'ambito della provincia di Roma.

Libri e Registri soggetti a bollatura

 

A norma dell'art. 2421 c.c. le società di capitali sono obbligate alla bollatura e alla numerazione dei seguenti libri:

 

    Il libro dei soci

    Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

    Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione

    Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

    Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della  gestione

    Il libro delle obbligazioni

    Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

    Il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'art. 2447 sexies c.c.

 

Tale obbligo quindi sussiste per le società a responsabilità limitata, società per azioni, società estere con sede secondaria sita in provincia di Roma, società in accomandita per azioni, società cooperative e società consortili.

 

La bollatura dei libri deve essere richiesta attraverso la compilazione del modello L2, i libri presentati vengono vidimati contestualmente alla presentazione, compatibilmente con il flusso di richieste pervenute nella giornata. Nel modello devono essere indicati gli estremi del documento dell'incaricato alla presentazione del libro.

 

Non vengono accettati libri con numerazione cancellata o modificata, le pagine non numerate all'inizio o alla fine del libro devono essere annullate con una barra trasversale. Anche i libri predisposti nel formato A3 a modulo continuo non saranno accettati.

 

Non esiste alcun obbligo di bollatura per:

 

    Imprese individuali

    Società di persone

    Consorzi con attività esterna

 

L'art. 8 della legge n. 383 del 18/10/2001, ha soppresso l'obbligo della bollatura, fermo restando l'obbligo della numerazione progressiva :

 

    Libro giornale

    Libro inventari

    Libri previsti dalla normativa fiscale

 

Pertanto per tali libri la bollatura è facoltativa.

 

Inoltre, l'Ufficio del Registro Imprese di Roma effettua la bollatura di REGISTRI PARTICOLARI previsti da leggi speciali. In questo caso al momento della richiesta della bollatura deve essere specificatamente indicata nel modello L2 e nell'ultima pagina del libro gli estremi della legge che prevede la tenuta del libro.